PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. I decreti di cui ai commi 1 e 2 devono comunque prevedere una riserva pari al 5 per cento dei posti messi a concorso per l'accesso ai corsi universitari degli atenei in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, definiti e riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni».